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Recensioni false: una legge con molte ombre

Il 7 aprile entrerà in vigore la legge 11 marzo 2026, n. 34, approvata definitivamente al Senato il 4 marzo 2026. Si tratta della legge annuale sulle piccole e medie imprese che, al suo interno, contienhttps://www.giulianodeluca.it/wp-content/uploads/2026/03/legge_recensioni.jpge un intero capo – composto di cinque articoli – al contrasto delle cd. false recensioni.
Il testo ha fin da subito suscitato diffuse perplessità tra gli studiosi della materia, in particolare con riguardo alla reale efficacia dell’intervento normativo. Per tali ragioni, appare opportuno soffermarsi su questo profilo.

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Premessa

Il fenomeno delle recensioni false rappresenta una criticità particolarmente rilevante in alcuni settori economici. In tale prospettiva, la Legge all’art. 18 dichiara espressamente che l’obiettivo è quello di “contrastare le recensioni online illecite”. L’iter di approvazione è stato piuttosto lungo, ne avevamo già parlato lo scorso anno a gennaio ed agosto. Il testo approvato ha recepito le osservazioni dei principali stakeholder, sia pubblici sia privati, per poi giungere all’approvazione definitiva in Senato e alla successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026.

La legge

Dal punto di vista dell’ambito di applicazione, la norma interviene sulle recensioni relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico situate in Italia, incluse quelle di tipo ricettivo e termale, nonché relative a qualunque forma di attrazione turistica. Resta evidentemente escluso tutto il settore del commercio elettronico ed in generale tutti i servizi professionali, che pure sono costantemente recensiti online.

Analizzando il testo ci accorgiamo subito che il concetto di recensione falsa dichiarato nel titolo del Capo IV viene sostituito da quello di “recensione illecita”. In base all’art. 19 infatti una recensione per essere lecita:
– deve essere rilasciata entro 30 giorni dall’utilizzo del prodotto o fruizione del servizio;
– deve essere realizzata dal cliente che ha effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni;
– deve essere pertinente rispetto alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che ha offerto il servizio;
– non deve essere la conseguenza di dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari;
– non devono essere trascorsi più di due anni dalla sua pubblicazione.
Nello stesso comma, il legislatore introduce anche una sorta di presunzione di autenticità: stando alla lettera della norma, infatti, vengono considerate autentiche le recensioni accompagnate da elementi che attestino il rilascio di documentazione fiscale.

L’art. 22 introduce una limitazione di carattere oggettivo: restano escluse dall’applicazione delle nuove disposizioni le recensioni pubblicate prima del 7 aprile 2026.

Dunque, il Legislatore ha deciso di operare sulla base di una serie di requisiti per decidere in maniera manichea quando una recensione è lecita e quando è illecita, tuttavia tele scelta operativa lascia perplessi. Sarebbe stato innanzitutto opportuno inserire alcune definizioni tanto in relazione all’elemento “recensione”, quanto ai soggetti coinvolti.
Il secondo comma dell’art. 19 riconosce ai legali rappresentanti delle imprese oggetto di recensione la possibilità di segnalare alle piattaforme eventuali contenuti che non rispettino i requisiti di liceità previsti dalla normativa. La segnalazione deve avvenire sulla base della procedure previste dall’art. 16, par. 2, del Regolamento UE 2022/2065 meglio conosciuto come Digital Services Act.

La norma introduce un divieto assoluto di trasferimento acquisto e cessione, a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori, di recensioni online, richiamando a riguardo i poteri investigativi e sanzionatori dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

All’art. 21 è prevista l’adozione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di linee guida dedicate per supportare le imprese nell’adozione di accorgimenti idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti di liceità delle recensioni.

Le criticità

I dubbi sull’opportunità di talune scelte e sull’efficacia delle modalità operative adottate sono molteplici. Vincolare la liceità di una recensione alla sua pubblicazione entro 30 giorni dal momento della fruizione del servizio o dalla data di “utilizzo” del prodotto, non solo non appare apportare alcun vantaggio concreto al contrasto alle recensioni false, ma rischia di comprimere in maniera eccessiva la libertà degli utenti e probabilmente compromettere anche l’autenticità delle recensioni. Fermo restando che sarebbe tecnicamente non semplice verificare la corrispondenza della data dichiarata dal cliente e l’eventuale decorso dei trenta giorni, in alcuni casi potrebbe essere anche fisiologica la pubblicazione di una recensione dopo un mese. Si pensi ai soggiorni che rientrano nell’ambito di una vacanza che si protrae per un periodo più lungo, o a servizi i cui benefici potrebbero manifestarsi nel medio o lungo periodo (come, ad esempio, le cure termali). Per quanto invece concerne i prodotti, resta da comprendere come potrebbe essere attuata la verifica dei 30 giorni dalla data di utilizzo, un oggetto comprato in vacanza potrebbe essere utilizzato anche a distanza di mesi, e non ci sarebbero elementi oggettivi o possibilità di controllo da parte delle piattaforme circa la reale data di utilizzo. Come ulteriore conseguenza negativa si rischierebbe di perdere delle recensioni autentiche semplicemente perché pubblicate oltre il limite temporale. Rispetto a questa preclusione più soggetti hanno espresso osservazioni critiche, Trustpilot, nelle sue osservazioni, aveva proposto l’eliminazione di qualsiasi limite temporale, mentre Tripadvisor aveva proposto un limite di un anno, argomentando che in base ai dati in suo possesso non sarebbe possibile evincere alcuna correlazione tra la data di sottomissione delle recensioni e le frodi ad essa associate.

L’autenticità delle recensioni

Anche sul versante dell’autenticità delle recensioni — intesa come effettiva provenienza da soggetti che abbiano realmente fruito del servizio o della prestazione — permane il nodo della verifica, ossia della corrispondenza tra quanto dichiarato dall’autore e la realtà dei fatti. Chi deve effettuare la verifica dell’identità del recensore e come? Quali sono le implicazioni in termini di trattamento dei dati? Attribuire attività di verifica e controllo in capo alle piattaforme appare in netto contrasto con l’art. 8 del Digital Services Act che esclude qualsiasi obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni e sulle attività di accertamento in capo ai prestatori di servizi intermediari. D’altra parte, non potrebbe essere diversamente in quanto lo sforzo organizzativo e l’impegno economico che ne deriverebbero a carico delle piattaforme sarebbe assolutamente sproporzionato. Tanto per dare un ordine di grandezze, nel report sulla trasparenza del 2025, Tripadvisor ha dichiarato di aver condiviso ben 31,1 milioni di recensioni, conseguentemente l’implementazione di un sistema di controllo e cancellazione potrebbe risultare particolarmente gravoso.

Altrettanto opinabile è la scelta di vincolare la liceità della recensione alla pertinenza rispetto alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che ha offerto il servizio. Ancora una volta sorgono alcuni quesiti: quali sono i criteri di pertinenza? Chi è chiamato a decidere sulla pertinenza?

Il limite dei due anni

Tra gli aspetti più controversi di questa legge sicuramente c’è l’introduzione di una “data di scadenza” delle recensioni, che non è più considerata lecita per il semplice decorso di due anni dalla sua pubblicazione. È palese che questa scelta contrasta nettamente con il titolo del Capo IV “Lotta alle false recensioni”, perché impatta in maniera indiscriminata su tutte le recensioni, che siano vere, autentiche o false. Resta, inoltre, incerto su chi grava questo obbligo. Toccherà alle piattaforme procedere autonomamente alla rimozione dei contenuti illeciti? Una simile interpretazione riproporrebbe il tema dell’eccessiva onerosità a loro carico. Altrettanto discutibile è la facoltà riconosciuta alle strutture di ottenere la rimozione delle recensioni illecite. Tale previsione, infatti, rischia di favorire meccanismi di rimozione selettiva, soprattutto dei contributi più datati, che comunque rappresentano un patrimonio informativo importante nella rappresentazione complessiva dell’attività di un’impresa. Tale rischio, non remoto, si pone in contrasto con i principi di trasparenza richiamati molteplici volte dal Digital Services Act. I principali operatori avevano già preso in considerazione il tema della scarsa attualità delle recensioni adottando sistemi di ponderazione dei contributi in base al tempo nella generazione del punteggio complessivo attribuito alla singola struttura.

Allo stato, anche la presunzione di autenticità ricollegata alla documentazione fiscale appare uno strumento analogamente debole a contrastare le recensioni false. Probabilmente potrebbe bastare uno scontrino fiscale a far ritenere autentica la recensione, ma ancora una volta chi sarà il controllore e quali strumenti potrà utilizzare? Si rischierebbe di arrivare al paradosso di considerare autentica una recensione in quanto corredata di scontrino fiscale, ma in realtà frutto di uno sconto della struttura, ed illecita una recensione “vera” ma postata oltre il limite dei 30 giorni.

Volutamente tralasciamo gli aspetti relativi ai trusted flaggers in quanto non è stato introdotto nulla che non fosse già previsto dal Digital Services Act.

Prima di concludere un breve cenno al divieto di trasferimento delle recensioni, si tratta di una scelta poco condivisibile ed a tratti miope. Il Legislatore fissando un divieto assoluto di fatto ignora le varie tipologie di cessione di pacchetti di recensione, alcuni dei quali sono completamente estranei al mercato delle recensioni false o non autentiche. In particolare, possiamo considerare i casi di recensioni concesse in licenza, una pratica ampiamente diffusa tra le piattaforme, che consente ad alcune piattaforme o motori di ricerca di acquistare in licenza il diritto alla pubblicazione di recensioni raccolte dai grandi operatori del settore. Ecco il motivo per il quale quando un utente cerca una struttura alberghiera su google, appaiono in maniera unitaria le recensioni di Tripadvisor, Booking.com ed altri. Il divieto di cessione, così come concepito, potrebbe avere delle conseguenze negative sia dal punto di vista delle libere attività imprenditoriali, sia in quanto non consentirebbe agli utenti di avere un quadro di insieme trasversale sulle recensioni riferite alla struttura d’interesse.

Conclusioni

Alla luce di tanta analisi, le perplessità emerse appaiono tutt’altro che infondate. Il fenomeno delle recensioni false è estremamente complesso, articolato e in continua evoluzione. Le aspettative sull’efficacia concreta di questo intervento normativo restano, al momento, piuttosto contenute. Più che risolvere le criticità esistenti, la disciplina sembra, per alcuni aspetti, d+estinata a generarne di nuove, soprattutto sul piano applicativo.
Per un giudizio definitivo sarà comunque necessario attendere l’adozione delle Linee guida da parte dell’AGCM, che potranno contribuire a chiarire i nodi interpretativi ancora aperti. Al tempo stesso, un ruolo decisivo sarà giocato dalle principali piattaforme, chiamate a dare attuazione concreta alle nuove disposizioni e a misurarsi, nella pratica, con le difficoltà operative che la riforma inevitabilmente solleva.

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