Domain Names
19/05/2010Riassegnato il nome a dominio "ordineavvocati.it"
Lo scorso 5 maggio il dott.
Fabrizio Bedarida ha emesso la
decisione relativa alla riassegnazione del nome a dominio
ordineavvocati.it, che vedeva cotrapposti l'Ordine degli Avvocati di
Roma nella qualità di ricorrente (rappresentato dall'Avv. Ferdinando
Tota) e la Mit Tecnologie S.r.l. nella qualità di resistente (difesa
dall'Avv. Andrea Monti).
Nonostante l'ottima difesa dell'Avv. Monti, con la quale la resistente ha tentato di dimostrare l'assenza dei presupposti previsti dal Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio, l'esperto ha ritenuto decidere a favore della riassegnazione del nome a dominio contestato, a favore della ricorrente.
Il dott. Bedarida, ha ritenuto sussistere:
1) la confondibilità
"Posto quindi che per confondibilità si deve intendere l’identità od una somiglianza tale da indurre confusione tra il dominio contestato ed un diritto sul quale il Ricorrente possa vantare un diritto, nel presente caso si rileva l’esistenza di detta confondibilità tra il dominio contestato ed il nome del Ricorrente. Nella fattispecie in esame si rileva infatti come il nome a dominio ordineavvocati.it sia costituito dalle principali parole che compongono la denominazione sociale del Ricorrente, Ordine degli Avvocati di Roma, con le sole differenze dell’uso dell’indicazione geografica “Roma” e dell’omissione delle preposizioni “degli” e “di”. Si osserva a questo proposito come, su Internet, sia prassi omettere le parti non essenziali al fine di rendere il dominio più breve."
2) L'assenza di diritti o titoli del Resistente
"...in merito all’ipotesi della Resistente secondo cui l’uso del nome a dominio non contestato dal Ricorrente per diversi anni costituirebbe in capo alla Resistente un suo diritto sul nome a dominio, si osserva che essa non trova alcuna conferma nel Regolamento né in altra norma di legge. L’acquiescenza della registrazione di un dominio da parte del titolare di un diritto corrispondente (che può essere data da più motivi), come riconosciuto tanto dalla prassi nazionale quanto da quella internazionale, non legittima il titolare di un dominio che sia stato registrato in mala fede."
3) Malafede del Resistente
"Il Resistente non ha infatti documentato e/o provato in alcun modo l’esistenza di un dimostrabile collegamento fra il Resistente, titolare del nome a dominio, ed il nome a dominio registrato. A tal proposito, se è vero che al momento della registrazione del nome a dominio da parte del Resistente, la circostanza sub e) del predetto art. 3.7 del Regolamento non era indicata tra quelle da cui dedurre la malafede del Resistente, è altrettanto vero che la suddetta norma, nella sua precedente versione, chiariva che l’elenco in essa contenuto era a titolo esemplificativo, per cui potevano essere prese in considerazione anche altre circostanze, oltre a quelle indicate, da cui poter desumere la malafede della Resistente. La malafede emerge anche dal fatto che il sito a cui indirizza il dominio oggetto di contestazione è utilizzato a fini commerciali, e proprio per la fornitura online di servizi confondibili con quelli offerti dal Ricorrente. Peraltro, tra i servizi offerti dalla Resistente, vi è un database che consente di individuare i nominativi degli avvocati presenti in Italia. Tuttavia tale servizio non offre le dovute garanzie né che i soggetti ivi presenti siano realmente avvocati, né che vi siano inseriti tutti gli avvocati italiani. Il nome a dominio in contestazione appare quindi essere stato registrato e utilizzato intenzionalmente per ingenerare confusione con il nome del Ricorrente con l’intento di attrarre, allo scopo di trarne profitto, utenti di Internet, che erroneamente ritengano che vi sia un qualche legame fra l’Ordine degli Avvocati e la Resistente."
Per la lettura integrale della decisione rimandiamo a http://crdd.it
Il nostro commento: sicuramente questa decisione non metterà d'accordo tutti, ci sono state contestazioni anche relativamente al difetto di legittimazione attiva. E' da dire in proposito che nel 2007 anche l'Ordine degli Avvocati di Milano aveva inviato una diffida alla Resistente. Qualche dubbio resta in merito alla confondibilità del dominio, posto che su tutte le pagine del sito della resistente compariva l’indicazione “ordineavvocati.it è un progetto MIT Tecnologie Srl”. Sicuramente si può comprendere il rischio di confusione da parte di un utente medio, ma escluderei questo rischio per quanto concerne gli utenti del settore, che si presume dovrebbero avere competenze tali da riuscire a distinguere un sito istituzionale da uno commerciale.
Nonostante l'ottima difesa dell'Avv. Monti, con la quale la resistente ha tentato di dimostrare l'assenza dei presupposti previsti dal Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio, l'esperto ha ritenuto decidere a favore della riassegnazione del nome a dominio contestato, a favore della ricorrente.
Il dott. Bedarida, ha ritenuto sussistere:
1) la confondibilità
"Posto quindi che per confondibilità si deve intendere l’identità od una somiglianza tale da indurre confusione tra il dominio contestato ed un diritto sul quale il Ricorrente possa vantare un diritto, nel presente caso si rileva l’esistenza di detta confondibilità tra il dominio contestato ed il nome del Ricorrente. Nella fattispecie in esame si rileva infatti come il nome a dominio ordineavvocati.it sia costituito dalle principali parole che compongono la denominazione sociale del Ricorrente, Ordine degli Avvocati di Roma, con le sole differenze dell’uso dell’indicazione geografica “Roma” e dell’omissione delle preposizioni “degli” e “di”. Si osserva a questo proposito come, su Internet, sia prassi omettere le parti non essenziali al fine di rendere il dominio più breve."
2) L'assenza di diritti o titoli del Resistente
"...in merito all’ipotesi della Resistente secondo cui l’uso del nome a dominio non contestato dal Ricorrente per diversi anni costituirebbe in capo alla Resistente un suo diritto sul nome a dominio, si osserva che essa non trova alcuna conferma nel Regolamento né in altra norma di legge. L’acquiescenza della registrazione di un dominio da parte del titolare di un diritto corrispondente (che può essere data da più motivi), come riconosciuto tanto dalla prassi nazionale quanto da quella internazionale, non legittima il titolare di un dominio che sia stato registrato in mala fede."
3) Malafede del Resistente
"Il Resistente non ha infatti documentato e/o provato in alcun modo l’esistenza di un dimostrabile collegamento fra il Resistente, titolare del nome a dominio, ed il nome a dominio registrato. A tal proposito, se è vero che al momento della registrazione del nome a dominio da parte del Resistente, la circostanza sub e) del predetto art. 3.7 del Regolamento non era indicata tra quelle da cui dedurre la malafede del Resistente, è altrettanto vero che la suddetta norma, nella sua precedente versione, chiariva che l’elenco in essa contenuto era a titolo esemplificativo, per cui potevano essere prese in considerazione anche altre circostanze, oltre a quelle indicate, da cui poter desumere la malafede della Resistente. La malafede emerge anche dal fatto che il sito a cui indirizza il dominio oggetto di contestazione è utilizzato a fini commerciali, e proprio per la fornitura online di servizi confondibili con quelli offerti dal Ricorrente. Peraltro, tra i servizi offerti dalla Resistente, vi è un database che consente di individuare i nominativi degli avvocati presenti in Italia. Tuttavia tale servizio non offre le dovute garanzie né che i soggetti ivi presenti siano realmente avvocati, né che vi siano inseriti tutti gli avvocati italiani. Il nome a dominio in contestazione appare quindi essere stato registrato e utilizzato intenzionalmente per ingenerare confusione con il nome del Ricorrente con l’intento di attrarre, allo scopo di trarne profitto, utenti di Internet, che erroneamente ritengano che vi sia un qualche legame fra l’Ordine degli Avvocati e la Resistente."
Per la lettura integrale della decisione rimandiamo a http://crdd.it
Il nostro commento: sicuramente questa decisione non metterà d'accordo tutti, ci sono state contestazioni anche relativamente al difetto di legittimazione attiva. E' da dire in proposito che nel 2007 anche l'Ordine degli Avvocati di Milano aveva inviato una diffida alla Resistente. Qualche dubbio resta in merito alla confondibilità del dominio, posto che su tutte le pagine del sito della resistente compariva l’indicazione “ordineavvocati.it è un progetto MIT Tecnologie Srl”. Sicuramente si può comprendere il rischio di confusione da parte di un utente medio, ma escluderei questo rischio per quanto concerne gli utenti del settore, che si presume dovrebbero avere competenze tali da riuscire a distinguere un sito istituzionale da uno commerciale.